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Il Comune

Servizio n. 4

IMU - Imposta Municipale Unica

Cos'è

    • L'IMU, sigla che significa "Imposta Municipale Unica" o "Imposta Municipale Propria", è una nuova imposta sugli immobili introdotta dal D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 ("Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"), cioè il cosiddetto Decreto Monti o Decreto Salva Italia.
    • L'IMU ha sostituito per la componente immobiliare: l'ICI, l'IRPEF e le addizionali regionali e comunali dovute sui redditi fondiari relativi ad immobili non locati. 

Cos'è utile sapere

  •  Il D.L. 193/2016 non ha introdotto particolari novità per quanto riguarda l'IMU. Pertanto rimangono valide le disposizioni previste dalla Legge di Stabilità 2016 (N. 208 del 28/12/2015).
    • L’abitazione principale e le sue pertinenze (in numero massimo di una per categoria catastale sono escluse dal pagamento della TASI (art. 1, c. 14 lett. a-b-d, L. 208/2015) ad eccezione di quelle classificate nella categorie A/1- A/8 e A/9.
    • La riduzione della base imponibile per le abitazioni in comodato gratuito (art. 1 c.10 lett. a-b L. 208/2015). Viene mantenuta la riduzione del 50% della base imponibile nel caso in cui il comodante sia proprietario del solo immobile concesso in comodato oppure di due immobili (categoria A) di cui uno adibito necessariamente ad abitazione principale. Inoltre l’immobile o gli immobili devono trovarsi nello stesso comune dove il comodante ha la residenza e la dimora abituale. Alle pertinenze si applica lo stesso trattamento del bene a cui sono asservite. Il comodatario deve trattare l’immobile come abitazione principale quindi trasferirvi la residenza e la dimora abituale. Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (A/1-A/8-A/9). Il comodato deve essere registrato. Deve essere presentata a cura del comodante la dichiarazione IMU con attestazione del possesso dei requisiti di legge.
    • La riduzione dell’imposta per gli immobili locati a canone concordato (L.431/1998 art.2 c.3) (art.1 c.53-54 L. 208/2015). L’imposta determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 25% (si andrà a pagare il 75% dell’imposta totale). Il locatore dovrà presentare apposita dichiarazione entro il 30 giugno 2018;
    • L’esenzione dei terreni agricoli (art. 1 c.13 , c.10 lett. b-c, L. 208/2015) dal 01/01/2016 se ubicati nei terreni definiti come montani dalla circolare n.9 del 14/6/1993, se posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli IAP iscritti nella previdenza agricola ovunque ubicati;
    • L’esclusione dall’IMU per gli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate a soci studenti universitari (art. 1 c. 15 L. 208/2015) anche se non residenti anagraficamente ma comunque utilizzati come dimora abituale.
    SI RICORDA CHE SONO TENUTE AL PAGAMENTO DELLA TASI SOLO ED ESCLUSIVAMENTE LE SEGUENTI CATEGORIE DI IMMOBILI:

    - immobili adibiti ad abitazione principale  e classificati nelle categorie di lusso (A/1-A/8-A/9) e relative pertinenze nel  numero massimo di una per categoria catastale;
    - fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (“immobili merce”);


    SI RACCOMANDA PERTANTO AI CONTRIBUENTI DI NON EFFETTUARE, PER LE ALTRE CATEGORIE DI IMMOBILI, VERSAMENTI PER L’ANNO 2017 CON CODICI TRIBUTO TASI. 

Requisiti

    • Sono tenuti a versare l'IMU:
    • I proprietari di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
    • I titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su tali immobili.
    • Il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali.
    • Il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Come fare

  • L’imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e delle relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria (comma 707 della Legge di Stabilità 2014 n. 147 del 27 dicembre 2013).L’imposta municipale propria non si applica inoltre:
    • ai fabbricati  costruiti  e  destinati  dall'impresa  costruttrice  alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in  ogni caso locati (D.L. 102/2013  art.2 lettera a)
    • ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 28 giugno 2008
    • alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari
    • alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
    • ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del D.L. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica
    • ai fabbricati rurali ad uso strumentale come previsto dal comma 708  della Legge di Stabilità 2014 n. 147 del 27 dicembre 2013
    • alle unità immobiliari e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari (previa presentazione di dichiarazione nel caso in cui la residenza venga trasferita in istituti di ricovero o sanitari fuori comune) a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.  Per relative pertinenze si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
    Per l’anno 2017 sono previste le seguenti agevolazioni:Le unità immobiliari concesse in comodato d’uso gratuito ai parenti fino al 1° grado,  che nella stessa risultino avere la residenza anagrafica nonché la dimora abituale possono usufruire dell’aliquota del 10,5 per mille.Tale aliquota si estende anche alle relative pertinenze intendendosi per tali quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna categoria. Per poter usufruire di tale agevolazione il proprietario dell’immobile dovrà consegnare apposita dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo unitamente a copia dell’atto di comodato regolarmente registrato.Qualora tale atto fosse già stato depositato all’Ufficio Imposte sugli Immobili e il comodato fosse ancora in essere, non dovrà essere presentata ulteriore documentazione, ma dovrà essere comunicato il persistere del contratto stesso. Chi ha già comunicato lo scorso anno il persistere del contratto di comodato non deve comunicarlo nuovamente. L’applicazione dell’aliquota deliberata per la fattispecie sopra citata decorre dalla data di sottoscrizione del contratto registrato o, se già in essere, dalla data di iscrizione della residenza anagrafica.

In quanto tempo

  • IL PAGAMENTO DOVRÀ ESSERE EFFETTUATO SOLO UTILIZZANDO IL MODELLO F24 Le scadenze per il versamento del dovuto saranno:
    • prima rata in acconto entro il 16 giugno 2017
    • seconda rata a saldo entro il 18 dicembre 2017
    Non si è tenuti al pagamento qualora l'imposta complessivamente dovuta per l'anno sia inferiore a 12,00 euro. IL CODICE CATASTALE PER IL COMUNE DI MINTURNO DA UTILIZZARE PER LA COMPILAZIONE DEL MOD F24 È: F224 Non si effettua il versamento qualora l'imposta complessivamente dovuta per l’anno sia inferiore a € 12,00 Al momento risultano validi i codici tributo utilizzati per i versamenti effettuati nel 2016. 3912   ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE 3916   AREE FABBRICABILI 3918   ALTRI FABBRICATI 3925   IMMOBILI USO PRODUTTIVO GRUPPO D (COMPRESI D10) GETTITO STATO Qualora l’Agenzia delle Entrate apporti delle modifiche agli stessi, si provvederà con tempestività alla loro diffusione. 

Quanto costa

  • La base per il calcolo dell’IMU è la rendita catastale che è reperibile dalla visura catastale. La visura può essere richiesta   on line nel sito www.agenziaentrate.gov.it  munendosi di codice fiscale del titolare e del foglio, mappale e subalterno dell’immobile (dati che sono riportati nel contratto di acquisto dello stesso). Si ricorda che se non sono intervenute variazioni non è necessario munirsi di nuove visure catastali.Ottenuta la rendita catastale si deve poi procedere alla rivalutazione della stessa moltiplicandola per 1,05 e utilizzando  i moltiplicatori che sono indicati nella tabella Moltiplicatori sezione Modulistica

Link utili

A chi rivolgersi

  • Servizio n. 4 - Tributi Ed Entrate, Tarsu/TARI, I.C.I./IMU, TASI, Contenzioso Tributario
    Via Principe di Piemonte n.9 - 04026 , Minturno (LT)
    Referente:
    Rag. Daria Cappuccia
    Telefono:
    0771 6608212
    Fax:
    0771 6608221

A chi rivolgersi

  • Servizio n. 4 - Tributi Ed Entrate, Tarsu/TARI, I.C.I./IMU, TASI, Contenzioso Tributario
    Via Principe di Piemonte n.9 - 04026 , Minturno (LT)
    Referente:
    Anthony Signore
    Telefono:
    0771 6608212
    Fax:
    0771 6608221

Orario settimanale

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