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Servizio n. 1

Comunicato Stampa
Residui vegetali – accensione fuochi - Ordinanza del Sindaco n. 108 del 13.11.2014

Si informa la cittadinanza che  il Decreto Legge  24 giugno 2014, n. 91 - coordinato con la legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116 -  ha apportato modifiche  al  D. Lgs n.152 del 2006  riguardante  l’abbruciatura dei residui vegetali, inserendo all’articolo 256-bis il comma 6-bis, che così recita: All’articolo 256-bis dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: 6-bis. Le disposizioni del presente articolo e dell’articolo 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla regione, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.
Con la sopracitata modifica, i possessori dei fondi potranno riprendere le tradizionali pratiche naturali di smaltimento tramite abbruciatura dei residui vegetali prodotti nel proprio fondo, mentre ai Sindaci spetta individuare periodi e orari con apposita ordinanza. La Regione Lazio, di concerto, è chiamata ad emettere il decreto di massima pericolosità, nel cui contesto saranno trascritte le date di inizio e fine della pericolosità, a cui dovranno attenersi i possessori dei fondi.
Con ordinanza n. 108  del  13.11.2014 il Sindaco di Minturno, Dott. Paolo Graziano, ha provveduto a regolamentare l’attività di combustione occasionale dei residui vegetali  derivanti da sfalci, potature o ripuliture provenienti da attività agricole del Comune di Minturno - per il periodo  compreso tra il 1°  ottobre  ed il 31 maggio. ¬
  Il Sindaco, dott. Paolo Graziano, con l’ordinanza citata, ha potuto  soddisfare le  molteplici richieste dei cittadini che avevano manifestato le proprie esigenze in tal senso. Molti residenti, infatti, sono proprietari  di oliveti e di altre piantagioni, per lo più a conduzione familiare, alcuni  ubicati in zone impervie o inaccessibili  con qualunque mezzo meccanico e/o veicolo. Pertanto, il non poter bruciare in loco i residui della potatura delle piante avrebbe costituito per gli stessi un onere insostenibile sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista operativo, comportando, come si sta verificando,  l’abbandono di oliveti,  causando ulteriori danni alla già provata economia locale.
Il provvedimento in questione consente  a numerosi  proprietari e/o conduttori di fondi agricoli,  in determinati orari ed entro il periodo indicato, di  far ricorso alla  combustione  controllata  sul luogo di produzione dei soli residui vegetali derivanti da sfalci, potature o ripuliture provenienti da attività agricole.
Le  operazioni  di combustione  devono  essere  effettuate   seguendo le  prescrizioni  indicate   nell’ordinanza al fine di evitare danni  e pericoli a persone e/o a cose. In particolare, le operazioni di accensione occasionale potranno avvenire dal 1° ottobre al 31 maggio, dal sorgere del sole alle ore 10,00  e dalle 15,30  al tramonto.
Le  operazioni di bruciatura dei residui vegetali, derivanti da sfalci e potature delle attività agricole,  devono essere svolte in assenza di vento, adottando tutte le precauzioni per evitare che a causa dell’accensione di questi residui vegetali possano svilupparsi degli incendi, ed  alla presenza di un operatore che in nessun caso deve abbandonare il luogo, osservando le cosiddette distanze entro le quali devono essere realizzate le fasce di rispetto, onde evitare di arrecare danni ai terreni confinanti.
In particolare:
-  il fuoco dovrà essere immediatamente spento, qualora nel corso della combustione sopravvengano vento o altre condizioni di pericolosità che possano facilitare la propagazione delle fiamme;
 - è sempre vietata la combustione di materiali o sostanze diverse dagli scarti vegetali;
-  il Comune, anche su segnalazione del Corpo Forestale dello Stato, ha facoltà di sospendere o di  vietare l’abbruciamento dei residui vegetali agricoli in tutti i casi in cui sussistano condizioni metereologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento delle operazioni di bruciatura in considerazione delle condizioni ed esigenze locali;
- è sempre vietata la combustione, anche controllata, dei residui vegetali  nei  periodi di massimo rischio  per gli incendi boschivi  dichiarati dalla Regione Lazio.
Tutti i cittadini sono chiamati a collaborare rispettando e facendo rispettare le prescrizioni della predetta ordinanza. Coloro che operano nel mancato rispetto delle disposizioni contenute nella ciatata ordinanza e/o prescritte dalla legge, oltre alle responsabilità civili e penali che dovessero derivare dai propri comportamenti, saranno soggetti all’applicazione di un’ammenda per un valore compreso tra € 75,00 ed € 500,00, oltre alla denuncia penale qualora tale accensione sia causa di incendio.
Copia dell’ordinanza è stata inviata agli organi di polizia e competenti in materia ambientale preposti al controllo, oltre che agli organi che vantano competenze specifiche in materia.

 

 

 

 

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